Successioni a causa di morte e dichiarazioni di successione
L’apertura della successione e il ruolo del Notaio
La dichiarazione di successione
La pubblicazione del testamento
Accettare o rinunciare a una eredità
L’inventario dell’eredità
L’atto notorio; le successioni internazionali
La divisione ereditaria
L’apertura della successione e il ruolo del Notaio
Il Notaio è un giurista specializzato nella complessa materia delle successioni a causa di morte, come dimostra, peraltro, il fatto che egli deve sostenere, unico tra i professionisti legali, una delle tre prove scritte necessarie per accedere alla professione in materia successoria.
Rivolgersi al Notaio consente di poter ricorrere agli strumenti giusti per realizzare le proprie volontà testamentarie e rendere più difficile che insorgano liti tra i familiari a seguito del decesso.
É infatti frequente che, apertasi la successione di un soggetto, gli eredi di questo, che magari erano andati sempre d’accordo fino a che il de cuius era in vita, inizino a litigare. Spesso, sono le disposizioni testamentarie, dal contenuto ambiguo o, peggio ancora, scritte senza seguire le inderogabili norme relative alla loro forma, a creare scontri tra i parenti.
In particolare, il costo per una consulenza in materia successoria e per la predisposizione di una valida scheda testamentaria, che aderisca alle volontà del testatore, è assai ridotto, molto inferiore a quello che si è soliti credere.
Il Notaio, inoltre, assicura la conservazione del testamento e il rispetto delle volontà del testatore, una volta che questi sarà deceduto.
La dichiarazione di successione
La dichiarazione di successione è un documento fiscale che deve essere obbligatoriamente, salvo per le ipotesi di esclusione, presentato all’Agenzia delle Entrate entro un anno dal giorno del decesso.
La compilazione del documento necessita la conoscenza della materia giuridica successoria e tributaria, motivo per il quale si è soliti rivolgersi al Notaio, professionista capace di dare una consulenza qualificata e di predisporre per intero la dichiarazione di successione stessa, nonché di seguirne la successiva voltura.
La pubblicazione del testamento
L’art. 620 c.c. obbliga chiunque sia nel possesso di un testamento di presentarlo al Notaio per realizzarne la pubblicazione. Fino a che il testamento non è stato pubblicato non gli si può dare esecuzione.
La pubblicazione del testamento consente di evitare che esso sia oggetto di sottrazione o di alterazione. Il Notaio non è chiamato a giudicare della validità del testamento pubblicato. Egli solo deve procedere alla sua pubblicazione e conservazione.
Il Notaio, spesso, invita le parti, al momento della pubblicazione, a manifestare la loro volontà di accettare o meno l’eredità o di dare conferma di voler rispettare le volontà testamentarie. Pertanto, all’atto di pubblicazione si accompagnano spesso anche altri atti, quali, ad esempio, l’accettazione d’eredità, la rinunzia alla stessa, la rinunzia del testatore ad agire in riduzione.
Accettare o rinunciare a una eredità
Il Notaio può ricevere l’atto di accettazione espressa dell’eredità, magari in corrispondenza della pubblicazione del testamento con cui si sono individuati i chiamati all’eredità. L’accettazione dell’eredità deve essere trascritta nei pubblici registri immobiliari, al fine della continuità delle trascrizioni. In caso di mancanza di un’accettazione espressa il Notaio potrà trascrivere la vendita di uno dei beni del compendio ereditario effettuata dal chiamato all’eredità, anche come atto di accettazione tacita dell’eredità stessa.
Allo stesso modo, in caso di accettazione dell’eredità, il Notaio cura la sistemazione della successione anche con riferimento alle quote societarie che siano contenute nel patrimonio del defunto.
É possibile rivolgersi a un Notaio anche al fine di rinunciare a un’eredità. La consulenza del Notaio è particolarmente importante, anche per quest’atto, all’apparenza semplice, poiché consente di comprendere le conseguenze della rinuncia, le ipotesi in cui essa sarà revocabile, quando non è più possibile rinunciare, quali sono i diritti ereditari che si possono comunque acquistare, nonostante la rinuncia.
Il Notaio può altresì ricevere l’atto di rinuncia all’azione di riduzione o alla sola azione di restituzione, di modo che, una volta che si è aperta un’eredità, i legittimari del defunto dichiarino di non voler impugnare le donazioni e le disposizioni testamentarie da questo operato, così che le stesse possono definitivamente consolidarsi.
L’inventario dell’eredità
Qualora si voglia accettare l’eredità con il beneficio di inventario oppure quando ciò sia obbligatorio per Legge o, ancora, quando si voglia assistenza nella ricerca dei beni ereditari redigendo di essi un formale inventario, è possibile rivolgersi al Notaio affinché egli rediga un inventario a norma di Legge.
L’atto notorio; le successioni internazionali
Dal Notaio ci si reca inoltre per redigere un atto notorio, affinché si possa dare conto, con una formalità tale da garantire la responsabilità piena dei dichiaranti, dell’intera situazione successoria relativa a un determinato soggetto defunto.
Sempre più spesso le successioni hanno aspetti di internazionalità: i beni dell’eredità sono collocati in diversi paesi, gli eredi abitano in Stati differenti o hanno diverse nazionalità, il defunto, pur avendo cittadinanza italiana, risiede abitualmente all’estero. In tutti questi casi, per regolare la successione, bisogna conoscere il diritto internazionale privato e, in particoalre, il Regolamento UE 650/2012.
I Notai sono i Pubblici Ufficiali legittimati in Italia a rilasciare i certificati successori europei e, inoltre, è possibile rivolgersi loro per redigere un testamento internazionale, così come previsto dalla Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973.
La divisione ereditaria
Quando più eredi subentrano in un patrimonio si forma in genere tra di essi uno stato di comunione. Gli eredi diventano cioè comproprietari dei beni del defunto. Essi possono, rivolgendosi al Notaio, dividere i beni ereditati, assegnandoli in proprietà esclusiva a ciascuno di essi ed eventualmente mantenendo la comunione solo su alcuni. L’atto di divisione è un atto complesso, con particolari implicazioni fiscali, per la cui redazione è opportuno rivolgersi al Notaio fin dalla fase delle trattative.