La donazione
La donazione, abbia essa ad oggetto beni immobili o altro, deve essere redatta dal Notaio, per atto pubblico, alla presenza di due testimoni. L’intervento del Notaio è, in questo caso, richiesto sia per assicurare che la parte donante abbia debitamente ponderato la sua scelta, sia per lasciare prova certa di tale volontà, ed evitare così che si ingenerino contenziosi tra i familiari del donante, al momento della sua morte.
Dunque, anche le donazioni in denaro, che non consistano in liberalità d’uso o di modico valore, debbono essere redatte dal Notaio, a pena di invalidità. Così, una cospicua donazione di denaro disposta da un genitore a favore del proprio figlio per il semplice mezzo di un bonifico bancario, senza la stipulazione di un atto pubblico, è nulla, e obbliga, quindi, il donatario alla restituzione della somma ricevuta. Tuttavia, qualora un genitore o un altro soggetto intenda donare al figlio la provvista necessaria per l’acquisto di un immobile, non è necessario procedere con un autonomo contratto di donazione – o con altri artifizi, spesso consigliati da professionisti di formazione non giuridica, come quello del bonifico disposto falsamente “a titolo di finanziamento”, ma è sufficiente far disporre il pagamento direttamente dal donante a favore del venditore, realizzando così una liberalità indiretta, per il mezzo del pagamento di un debito altrui.
In ogni caso, si consiglia di contattare il Notaio per tempo, così da potersi avvalere della sua attività di consulenza al fine di impostare la donazione in conformità alla Legge civile e fiscale.
Il testamento
Il Notaio è un giurista specializzato nella complessa materia testamentaria, come dimostra, peraltro, il fatto che egli debba sostenere, unico tra i professionisti del diritto, una delle tre prove scritte necessarie per accedere alla professione in materia successoria.
Rivolgersi al Notaio consente di poter ricorrere agli strumenti corretti per realizzare le proprie volontà testamentarie e rendere più difficile che insorgano liti tra familiari ed eredi a seguito del decesso. É infatti frequente che, apertasi la successione di un soggetto, gli eredi di questo, che magari erano andati sempre d’accordo fino a che il de cuius era in vita, inizino a litigare. Spesso, sono le disposizioni testamentarie, dal contenuto ambiguo o, peggio ancora, scritte senza seguire le inderogabili norme relative alla loro forma, a creare contese.
Redigere testamento con la consulenza del Notaio consente di essere certi che al momento del decesso il proprio patrimonio si devolverà secondo la propria volontà e riducendo il rischio di contenziosi tra gli eredi.
Il Notaio, inoltre, assicura la conservazione del testamento e il rispetto delle volontà del testatore, una volta che questi sarà deceduto.
Il Notaio può redigere testamenti in forma pubblica, segreta, internazionale e può ricevere in deposito, anche fiduciario, testamenti olografi, per la cui redazione può offrire la propria collaborazione. Peraltro, il costo per una consulenza in materia successoria e per la predisposizione di una valida scheda testamentaria, che aderisca alle volontà del testatore, è assai ridotto, molto inferiore a quello che si è soliti credere.
Il testamento olografo è il testamento redatto personalmente, di mano propria, dal testatore. Gravi inconvenienti legati alla redazione del testamento olografo sono dati dal rischio di smarrimento, distruzione, alterazione a opera di terzi, sottrazione e irriperibilità della scheda testamentaria. Inoltre, il testatore, privo di una guida qualificata, che possa tradurre in formule giuridicamente esatte le volontà testamentarie e verificare la corretta redazione formale della scheda, può, anche inconsapevolmente, incorrere in disposizioni ambigue o invalide, contribuendo a rendere potenzialmente litigiosa la sua successione.
Per questo motivo, si afferma che il testamento olografo, per essere certi che raggiunga il risultato voluto, dovrebbe essere redatto solo da persone dotate di una cultura giuridica sufficiente ad evitare ambiguità ed errori, oppure con l’ausilio di un professionista capace di colmare le lacune di conoscenza del testatore, quale è il Notaio (si veda, A. Ambanelli, Il testamento olografo, in Tratt. Dir. succ. e don., diretto da G. Bonilini, Milano, 2009, 1267).
Inoltre, il Notaio può conservare, su incarico del testatore, il testamento olografo, così da evitare sottrazioni, alterazioni, distruzioni della scheda testamentaria e garantendo in questo modo al testatore stesso che le sue volontà saranno rese pubbliche al momento della sua morte, e non prima.
Il testamento pubblico è il testamento redatto dal Notaio per atto pubblico, alla presenza di due testimoni. Si tratta dell’unica forma testamentaria a cui può ricorrere chi non sa o non è più in grado di leggere. Il testamento pubblico è, in particolare, consigliato a chi si trova in cattive condizioni di salute e non è in grado di redigere di mano propria la scheda testamentaria. Invero, tutti possono redigere testamento in questa forma; essa assicura particolare tutela al testatore, giacché la scheda, redatta dal Notaio, che provvede anche a tradurre in termini giuridici le volontà del defunto, è da questi conservata fino alla morte del testatore e poi pubblicata. La presenza dei testimoni e la forma pubblica dell’atto, inoltre, garantiscono particolarmente contro le impugnazioni che soggetti insoddisfatti delle decisioni del defunto potrebbero altrimenti proporre. La circostanza che il testamento sia stato redatto in forma pubblica, poi, non consente a chiunque di conoscerne il contenuto giacché, ai sensi dell’art. 67, co. 2, della Legge Notarile, il Notaio “non può permettere l’ispezione, né la lettura, né dar copia degli atti di ultima volontà, e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autenticata”.
Il testamento segreto consente di disporre per testamento per atto di Notaio rendendo del tutto riservato, nel caso, anche al Notaio, il contenuto delle proprie disposizioni testamentarie.
Il testamento internazionale è un testamento che può essere ricevuto dal Notaio e redatto sia da un cittadino italiano sia da un cittadino straniero e viene riconosciuto, quanto alla sua forma, in tutti gli Stati aderenti alla Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973, all’interno dei quali può quindi essere fatto valere con particolare facilità.
La successione nell’attività di impresa
Assai delicata si rileva la successione quando essa ha ad oggetto la società o l’azienda con la quale viene condotta l’attività imprenditoriale del defunto. É infatti sfortunatamente frequente che proprio in occasione del passaggio generazionale dell’impresa si verifichino problemi che impediscono che essa continui a funzionare come quando ne era titolare il defunto.
La successione nell’attività d’impresa deve quindi essere attentamente programmata dall’imprenditore, il quale può prevedere che essa si trasferisca ai suoi eredi quand’egli è ancora in vita, con la possibilità di ripensare detto trasferimento ove non sia soddisfatto dell’esito che esso ha generato. É così possibile stipulare patti di famiglia, con i quali, peraltro, si determina un’attribuzione dell’azienda o della società tendenzialmente priva di rischi impugnatori.
Anche altri sono, peraltro, gli strumenti che il Notaio può consigliare all’imprenditore, per far sì che egli possa disporre della propria attività con tranquillità, realizzando le sue volontà e garantendo continuità all’impresa, quali donazioni, anche con riserva dell’usufrutto delle quote, testamenti, trust etc.
Il “dopo di noi”
Particolari vantaggi fiscali il legislatore ha concesso con la Legge detta del “Dopo di Noi”, la Legge 11/2016, la quale è stata pensata per assicurare tranquillità e sicurezza anche alla successione di chi ha eredi affetti da gravi disabilità. Ci si può dunque rivolgere al Notaio, il quale saprà consigliare lo strumento giuridico corretto per realizzare le volontà ereditarie a favore del disabile, applicando anche la normativa fiscale di maggior favore.
Tanti buoni motivi per fare testamento
Non disporre della propria eredità per testamento significa lasciare che essa si devolva secondo le quote, e a favore dei soggetti, scelti dalla Legge.
Il testamento è quindi necessario se si vuole scegliere chi saranno i propri eredi, sfruttando la libertà che al riguardo riconosce l’ordinamento, a chi e secondo quali quote, lasciare i propri beni.
Peraltro, anche ove si voglia far sì che i propri eredi siano esattamente coloro che conseguirebbero il patrimonio del defunto secondo Legge (ad esempio: i propri figli, in quote uguali tra loro) la redazione del testamento rimane assai opportuna, poiché con esso diventa possibile assegnare i singoli beni in proprietà esclusiva, evitando che su di essi sorgano comunioni di difficile gestione e di costoso scioglimento.
Così, a modo di esempio, se si hanno tre case e tre figli conviene senz’altro disporre di esse assegnandone una a ciascun figlio, piuttosto che lasciare che al momento della propria morte tutti i figli diventino proprietari in parti uguali tra loro di tutte le unità immobiliari.
Non solo, in quest’ultimo caso, diventa più probabile l’insorgenza di litigi, legati ai diversi interessi di cui i comproprietari possono essere portatori, ma, quand’essi vorranno dividersi i beni ereditati dovranno pagare ulteriori imposte, il cui costo è appunto evitabile attraverso l’attribuzione immediata dei singoli cespiti in proprietà esclusiva a ciascun erede.
Con il testamento si può peraltro provvedere non solo ad attribuire i propri beni, ma a disporre in genere per il tempo in cui si avrà cessato di vivere, ad esempio, dando indicazioni con riguardo alla propria sepoltura, alla sorte della propria salma o lasciando disposizioni di carattere non patrimoniale, come raccomandazioni, password informatiche e “lasciti spirituali” in genere.
Quindi, fare testamento, consente:
- di evitare i litigi che potrebbero insorgere nella divisione dell’eredità;
- di evitare i costi che conseguono a una divisione ereditaria;
- di lasciare l’eredità a chi si vuole, salve le quote di legittima spettanti ad ascendenti, coniuge e figli del de cuius;
- di attribuire i singoli beni ereditari a chi si preferisce,
- di escludere alcuni potenziali eredi, che non si vorrebbe tali (ad esempio i fratelli, quando si è sposati e non si hanno figli);
- di lasciare indicazioni non solo con riguardo al proprio patrimonio, ma anche rispetto alla propria salma e alla propria sepoltura, nonché raccomandazioni e indicazioni a chi resta.
- se si hanno figli minori, per designare chi dovrà amministrarne il patrimonio ereditario, nonché, evantualmente, per sceglierne il tutore.
- se si vuole disporre un lascito solidale a favore di enti benefici.
Per fare un testamento che realizzi questi obbiettivi, che sia valido e capace di produrre gli effetti voluti, è importante rivolgersi a professionisti specializzati nel diritto delle successioni mortis causa, come i Notai.