Minori, incapaci e terza età
Interdizione, inabilitazione e amministrazioni di sostegno
La designazione del tutore e dell’amministratore di sostegno
L’amministrazione dei beni del minore d’età
La procura generale
Il contratto di mantenimento
Il prestito vitalizio ipotecario
Le disposizioni anticipate di trattamento (d.a.t.)
Il “dopo di noi”
Interdizione, inabilitazione e amministrazioni di sostegno
L’ordinamento giuridico prevede diversi strumenti di protezione degli incapaci, dalla interdizione, alla inabilitazione, all’amministrazione di sostegno. Il Notaio è chiamato a controllare la piena capacità di chi interviene nei suoi atti e, eventualmente, che chi stipula per conto del soggetto incapace abbia i poteri per rappresentarlo nell’atto che è chiamato a stipulare e sia correttamente autorizzato, ove necessario.
Il Notaio può in genere fornire consulenza e assistenza a coloro i quali si trovino nella situazione di dover aiutare un parente o un amico che abbia perso o non abbia mai avuto la capacità d’agire, affiancandoli e consigliandoli nelle procedure necessarie per la nomina di un tutore, di un curatore o di un amministratore di sostegno e nell’ottenimento delle autorizzazioni giudiziali affinché essi possano disporre del patrimonio dell’incapace che rappresentano e assistono.
La designazione del tutore e dell’amministratore di sostegno
Attraverso la stipula di un atto notarile è possibile per i genitori di una persona che potrebbe essere soggetta a interdizione o amministrazione di sostegno designare colui che essi vorrebbero svolgesse l’attività di tutore o di amministratore di sostegno quand’essi non potranno più farlo.
Chiunque può inoltre, attraverso la stipula di un atto notarile, designare la persona che potrà svolgere l’attività di amministratore di sostegno o di tutore in caso di propria futura ed eventuale incapacità. In questi casi il Giudice tutelare deve seguire l’indicazione data dallo stesso incapace nell’atto notarile, salvo che ricorrano gravi motivi per disattenderla.
L’amministrazione dei beni del minore d’età
Incapaci d’agire sono anche le persone minori d’età le quali, tuttavia, possono essere titolari di diritti fin dalla loro nascita e, in alcuni casi, anche prima. L’amministrazione dei beni del minore è affidata ai genitori, esercenti la responsabilità genitoriale. Essi possono compiere gli atti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione giudiziaria. Il Notaio è legittimato a presentare ricorsi di volontaria giurisdizione per ottenere le autorizzazioni necessarie per i genitori che intendano compiere atti notarili in rappresentanza, e nell’interesse, dei loro figli.
La procura generale
Quando una persona è, anche solo parzialmente, impossibilitata a compiere atti di amministrazione e disposizione del proprio patrimonio può nominare un procuratore. La procura può anche essere generale e, quindi, con essa è possibile affidare al procuratore la possibilità di amministrare nella maniera più ampia il patrimonio del conferente procura. É invero opportuno che la procura sia predisposta con attenzione, così da riflettere le effettive necessità della persona che la conferisce, inserendo in essa ogni atto che, concretamente, si ritiene opportuno affidare al procuratore e, per contro, escludendo tutto ciò che il conferente procura preferisce continuare a fare unicamente da solo.
La procura può essere uno strumento assai utile per una persona anziana o affetta da problemi di mobilità, ma capace di intendere e volere, che intenda affidare l’amministrazione dei suoi beni o di parte di essi ad altri. La procura può sempre essere revocata.
Il contratto di mantenimento
Con il contratto di mantenimento è possibile trasferire un bene a un soggetto, magari riservandosi l’usufrutto dello stesso, il quale si obblighi, come corrispettivo, a prestare assistenza materiale e, nel caso, anche morale, a favore del trasferente e per tutta la durata della sua vita. Questo tipo di contratto non ha natura donativa, ma onerosa, e può essere concretamente predisposto secondo le necessità proprie del caso.
Il prestito vitalizio ipotecario
Il prestito vitalizio ipotecario è un finanziamento a medio e lungo termine concesso da banche o intermediari finanziari a persone di età superiore a 60 anni compiuti garantito da ipoteca di primo grado iscritta su un immobile ad uso residenziale a garanzia della restituzione del prestito, degli interessi e delle spese. È, normalmente, un finanziamento di liquidità. Può essere prevista l’erogazione della somma concessa in unica soluzione o a tranche, oppure periodica, e può essere utilizzata ad esempio la forma del mutuo, dell’apertura di credito, della rendita. Il finanziatore può chiedere il rimborso integrale del finanziamento in un’unica soluzione, ad esempio, alla morte del soggetto finanziato o se vengono trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull’immobile dato in garanzia. Il P.V.I. può essere rimborsato in due modi, secondo quanto stabilito nel contratto: 1) senza capitalizzazione: il soggetto finanziato rimborsa gradualmente gli interessi e le spese prima del verificarsi degli eventi su indicati; quindi al momento del rimborso dovrà essere restituito solo il capitale; 2) con capitalizzazione: alla scadenza del finanziamento dovranno essere rimborsati in unica soluzione sia il capitale che gli interessi e le spese capitalizzati annualmente. Il finanziamento dovrà essere integralmente rimborsato entro 12 mesi dal verificarsi degli eventi su indicati. Se il finanziamento non è integralmente rimborsato entro 12 mesi, il finanziatore, senza ricorrere all’ordinaria procedura esecutiva giudiziaria, vende l’immobile a un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso.
Le disposizioni anticipate di trattamento (d.a.t.)
Le disposizioni anticipate di trattamento, che servono alle persone per esprimere la decisione di sottoporsi o meno a determinati trattamenti sanitari, in previsione della loro sopravvenuta incapacità di determinarsi, possono, secondo quanto previsto dalla Legge 219/2017, essere ricevute dal Notaio, sotto forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.
Il “dopo di noi”
Particolari vantaggi fiscali il legislatore ha concesso con la Legge detta del “Dopo di Noi”, la Legge 11/2016, la quale è stata pensata per assicurare tranquillità e sicurezza anche alla successione di chi ha eredi affetti da gravi disabilità. Ci si può dunque rivolgere al Notaio, il quale saprà consigliare lo strumento giuridico corretto per realizzare le volontà ereditarie a favore del disabile, applicando anche la normativa fiscale di maggior favore.